Condizioni Generali di Contratto
CONDIZIONI
GENERALI
CONTRATTO
DI
VENDITA
DI
PACCHETTI
TURISTICI
E
ADDENDUM
CONDIZIONI
GENERALI
DI
CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI - Aggiornate a Luglio 2018 da ASTOI
CONTENUTO DELCONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono
parte
integrante
del
contratto
di
viaggio
oltre
che
le
condizioni
generali
che
seguono,
la
descrizione
del
pacchetto
turistico
contenuta
nel
catalogo,
ovvero
nel
separato
programma
di
viaggio,
nonché
la
conferma
di
prenotazione
dei
servizi
richiesti
dal
viaggiatore.
Essa
viene
inviata
dal
tour
operator
al
viaggiatore
o
all'agenzia
di
viaggio,
quale
mandataria
del
viaggiatore
e
quest’ultimo
avrà
diritto
di
riceverla
dalla
medesima.
Nel
sottoscrivere
la
proposta
di
compravendita
di
pacchetto
turistico,
il
viaggiatore
deve
tener
bene
a
mente
che
essa
dà
per
letto
ed
accettato,
per
sé
e
per
i
soggetti
per
i
quali
chiede
il
servizio
tutto
compreso,
sia
il
contratto
di
viaggio
percome
ivi
disciplinato,
sia
le
avvertenze
in
essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La
vendita
di
pacchetti
turistici,
che
abbiano
ad
oggetto
servizi
da
fornire
in
territorio
sia
nazionale
sia
internazionale,
è
disciplinata
dal
Codice
del
Turismo,
specificamente
dagli
artt.
32
al
51-
novies
per
come
modificato
dal
decreto
Legislativo
21
maggio
2018
n.62,
di
recepimento
ed
attuazione
della
Direttiva
UE
2015/2302
nonché
dalle
disposizioni
del
codice
civile
in
tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore
e
l’intermediario
del
pacchetto
turistico,
cui
il
viaggiatore
si
rivolge,
devono
essere
abilitati
all’esecuzione
delle
rispettive
attività
in
base
alla
legislazione
vigente,
anche
regionale
o
comunale,
stante
la
specifica
competenza.
L’Organizzatore
e
l’intermediario
rendono
noti
ai
terzi,
prima
della
conclusione
del
contratto,
gli
estremi
della
polizza
assicurativa
per
la
copertura
dei
rischi
derivanti
da
responsabilità
civile
professionale,
nonché
gli
estremi
delle
altre
polizze
di
garanzia
facoltative
od
obbligatorie,
a
tutela
dei
viaggiatori
per
la
copertura
di
eventi
che
possano
incidere
sulla
effettuazione
o
esecuzione
della
vacanza,
come
annullamento
del
viaggio,o
copertura
di
spese
mediche,
rientro
anticipato,
smarrimento
o
danneggiamento
bagaglio,
nonché
gli
estremi
della
garanzia
contro
i
rischi
di
insolvenza
o
fallimento
dell’organizzatore
e
dell’intermediario,
ciascuno
per
quanto
di
propria
competenza,
ai
fini
della
restituzione
delle
somme
versate
o
del
rientro
del
viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto.
Ai
sensi
dell’art.
18,
comma
VI,
del
Cod.
Tur.,
l’uso
nella
ragione
o
denominazione
sociale
delle
parole
“agenzia
di
viaggio”,
“agenzia
di
turismo”
,
“tour
operator”,
“mediatore
di
viaggio”
ovvero
altre
parole
e
locuzioni,
anche
in
lingua
straniera,
di
natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a)professionista,
qualsiasi
persona
fisica
o
giuridica
pubblica
o
privata
che,
nell'ambito
della
sua
attività
commerciale,
industriale,
artigianale
o
professionale
nei
contratti
del
turismo
organizzato
agisce,
anche
tramite
altra
persona
che
opera
in
suo
nome
o
per
suo
conto,
in
veste
di
organizzatore,
venditore,
professionista
che
agevola
servizi
turistici
collegati
o
di
fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
b)
organizzatore,
un
professionista
che
combina
pacchetti
e
li
vende
o
li
offre
in
vendita
direttamente
o
tramite
o
unitamente
ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista
c)
venditore,
il
professionista,
diverso
dall’organizzatore,
che
vende
o
offre
in
vendita
pacchetti
combinati
da
un
organizzatore.
d)
viaggiatore,
chiunque
intende
concludere
un
contratto,
o
stipula
un
contratto
o
è
autorizzato
a
viaggiare
in
base
a
un
contratto concluso, nell'ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall'articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f)supporto
durevole,
ogni
strumento
che
permette
al
viaggiatore
o
al
professionista
di
conservare
le
informazioni
che
gli
sono
personalmente
indirizzate
in
modo
da
potervi
accedere
in
futuro
per
un
periodo
di
tempo
adeguato
alle
finalità
cui
esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g)
circostanze
inevitabili
e
straordinarie,
una
situazione
fuori
dal
controllo
della
parte
che
invoca
una
tale
situazione
e
le
cui
conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i)punto
vendita,
qualsiasi
locale,
mobile
o
immobile,
adibito
alla
vendita
al
dettaglio
o
sito
web
di
vendita
al
dettaglio
o
analogo
strumento
di
vendita
online,
anche
nel
caso
in
cui
siti
web
di
vendita
al
dettaglio
o
strumenti
di
vendita
online
sono
presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la
combinazione
di
almeno
due
tipi
diversi
di
servizi
turistici,
quali:
l.
il
trasporto
di
passeggeri;
2.
l'alloggio
che
non
costituisce
parte
integrante
del
trasporto
di
passeggeri
e
non
è
destinato
a
fini
residenziali,
o
per
corsi
di
lingua
di
lungo
periodo;
3.
il
noleggio
di
auto,
di
altri
veicoli
o
motocicli
e
che
richiedano
una
patente
di
guida
di
categoria
A;
4.
qualunque
altro
servizio
turistico
che
non
costituisce
parte
integrante
di
uno
dei
servizi
turistici
di
cui
ai
numeri
1),
2)
o
3),
e
non
sia
un
servizio
finanziario
o
assicurativo,
ai
fini
dello
stesso
viaggio
o
della
stessa
vacanza,
se
si
verifica
almeno
una
delle
seguenti
condizioni:
l)
tali
servizi
sono
combinati
da
un
unico
professionista,
anche
su
richiesta
del
viaggiatore
o
conformemente
a
una
sua
selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
2.4)combinati
dopo
la
conclusione
di
un
contratto
con
cui
il
professionista
consente
al
viaggiatore
di
scegliere
tra
una
selezione
di
tipi
diversi
di
servizi
turistici,
oppure
acquistati
presso
professionisti
distinti
attraverso
processi
collegati
di
prenotazione
per
via
telematica
ove
il
nome
del
viaggiatore,
gli
estremi
del
pagamento
e
l'indirizzo
di
posta
elettronica
sono
trasmessi
dal
professionista
con
cui
è
concluso
il
primo
contratto
a
uno
o
più
professionisti
e
il
contratto
con
quest'ultimo
o
questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1.Al
momento
della
conclusione
del
contratto
di
vendita
di
pacchetto
turistico
o,
comunque,
appena
possibile,
l'organizzatore
o il venditore,fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2.
Il
viaggiatore
ha
diritto
a
una
copia
cartacea
qualora
il
contratto
di
vendita
di
pacchetto
turistico
sia
stato
stipulato
alla
contemporanea presenza fisica delle parti.
3.Per
quanto
riguarda
i
contratti
negoziati
fuori
dei
locali
commerciali,definiti
all'articolo
45,
comma
1,
lettera
h),
del
decreto
legislativo
6settembre
2005,
n.
206,
una
copia
o
la
conferma
del
contratto
di
vendita
di
pacchetto
turistico
è
fornita
al
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a)orari,
località
di
sosta
intermedia
e
coincidenze.
Nel
caso
in
cui
l'orario
esatto
non
sia
ancora
stabilito,
l'organizzatore
e,
se
del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
b)
informazioni
sull’identità
del
vettore
aereo
operativo,
ove
non
nota
al
momento
della
prenotazione,
giusta
previsione
art.11
Reg.
Ce
2111\05
(Art.
11,
comma
2
Reg.
Ce
2111/05:
“Se
l’identità
del
vettore
aereo
effettivo
o
dei
vettori
aerei
effettivi
non
è
ancora
nota
al
momento
della
prenotazione,
il
contraente
del
trasporto
aereo
fa
in
modo
che
il
passeggero
sia
informato
del
nome
del
vettore
o
dei
vettori
aerei
che
opereranno
in
quanto
vettori
aerei
effettivi
per
il
volo
o
i
voli
interessati.
In
tal
caso,
il
contraente
del
trasporto
aereo
farà
in
modo
che
il
passeggero
sia
informato
dell’identità
del
vettore
o
dei
vettori
aerei
effettivi
non
appena
la
loro
identità
sia
stata
accertata
ed
il
loro
eventuale
divieto
operativo
nell’Unione
Europea”.
c)
ubicazione,
caratteristiche
principali
e,
ove
prevista,
la
categoria
turistica
dell'alloggio
ai
sensi
della
regolamentazione
del
paese di destinazione;
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f)i
servizi
turistici
prestati
al
viaggiatore
in
quanto
membro
di
un
gruppo
e,
in
tal
caso,
le
dimensioni
approssimative
del
gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h)se
il
viaggio
o
la
vacanza
sono
idonei
a
persone
a
mobilità
ridotta
e,
su
richiesta
del
viaggiatore,
informazioni
precise
sull'idoneità
del
viaggio
o
della
vacanza
che
tenga
conto
delle
esigenze
del
viaggiatore.
Richieste
particolari
sulle
modalità
di
erogazione
e\o
di
esecuzione
di
taluni
servizi
facenti
parte
del
pacchetto
turistico,
compresa
la
necessità
di
ausilio
in
aeroporto
per
persone
con
ridotta
mobilità,
la
richiesta
di
pasti
speciali
a
bordo
o
nella
località
di
soggiorno,
dovranno
essere
avanzate
in
fase
di
richiesta
di
prenotazione
e
risultare
oggetto
di
specifico
accordo
tra
il
viaggiatore
e
l’Organizzatore,
se
del
caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
i)
il
prezzo
totale
del
pacchetto
comprensivo
di
tasse
e
tutti
i
diritti,
imposte
e
altri
costi
aggiuntivi,
ivi
comprese
le
eventuali
spese
amministrative
e
di
gestione
delle
pratiche,
oppure,
ove
questi
non
siano
ragionevolmente
calcolabili
prima
della
conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j)
le
modalità
di
pagamento,
compreso
l’eventuale
importo
o
percentuale
del
prezzo
da
versare
a
titolo
di
acconto
e
il
calendario per il versamento del
saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k)il
numero
minimo
di
persone
richiesto
per
il
pacchetto
e
il
termine
di
cui
all'articolo
41,
comma
5,
lettera
a),
prima
dell'inizio
del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l)
le
informazioni
di
carattere
generale
concernenti
le
condizioni
in
materia
di
passaporti
e\o
visti,
compresi
i
tempi
approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m)
informazioni
sulla
facoltà
per
il
viaggiatore
di
recedere
dal
contratto
in
qualunque
momento
prima
dell'inizio
del
pacchetto
dietro
pagamento
di
adeguate
spese
di
recesso,
o,
se
previste,
le
spese
di
recesso
standard
richieste
dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n)
informazioni
sulla
sottoscrizione
facoltativa
o
obbligatoria
di
un'assicurazione
che
copra
le
spese
di
recesso
unilaterale
dal
contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
2.
L’organizzatore
predispone
in
catalogo
o
nel
programma
fuori
catalogo
–
anche
su
supporto
elettronico
o
per
via
telematica
-
una
scheda
tecnica.
In
essa
sono
contenute
le
informazioni
tecniche
relative
agli
obblighi
di
legge
cui
è
sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.)
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8);
b)
acconto
sul
prezzo
del
pacchetto
turistico
pubblicato
in
catalogo
o
nella
quotazione
del
pacchetto
fornita
dall’Organizzatore.
Il
saldo
dovrà
essere
improrogabilmente
versato
entro
il
termine
stabilito
dal
Tour
Operator
nel
proprio
catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2.
Per
le
prenotazioni
in
epoca
successiva
alla
data
indicata
quale
termine
ultimoper
effettuare
il
saldo,
l’intero
ammontare
dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3.
La
mancata
ricezione
da
parte
dell’Organizzatore
delle
somme
sopra
indicate,
alle
date
stabilite,
al
pari
della
mancata
rimessione
al
Tour
Operator
delle
somme
versate
dal
Viaggiatore
all’intermediario,
comporterà
la
automatica
risoluzione
del
contratto
da
comunicarsi
con
semplice
comunicazione
scritta,
via
fax
o
via
e-mail,
presso
l’Agenzia
intermediaria,
o
presso
il
domicilio
anche
elettronico,
ove
comunicato,
del
viaggiatore
e
ferme
le
eventuali
azioni
di
garanzia
ex
art.
47
D.Lgs.
79/2011
esercitabili
dal
viaggiatore.
Il
saldo
del
prezzo
si
considera
avvenuto
quando
le
somme
pervengono
all’organizzatore
direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO
Il
prezzo
del
pacchetto
turistico
è
determinato
nel
contratto,
con
riferimento
a
quanto
indicato
in
catalogo,
o
programma
fuori
catalogo
ed
agli
eventuali
aggiornamenti
degli
stessi
cataloghi
o
programmi
fuori
catalogo
successivamente
intervenuti,
o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per
tali
variazioni
si
farà
riferimento
al
corso
dei
cambi
ed
ai
prezzi
in
vigore
alla
data
di
pubblicazione
del
programma,
come
riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In
ogni
caso
il
prezzo
non
può
essere
aumentato
nei
20
giorni
che
precedono
la
partenza
e
la
revisione
non
può
essere
superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.
In
caso
di
diminuzione
del
prezzo,
l'organizzatore
ha
diritto
a
detrarre
le
spese
amministrative
e
di
gestione
delle
pratiche
effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1.Il
Tour
Operator
si
riserva
il
diritto
di
modificare
unilateralmente
le
condizioni
del
contratto,
diverse
dal
prezzo,
ove
la
modifica
sia
di
scarsa
importanza.
La
comunicazione
viene
effettuata
in
modo
chiaro
e
preciso
attraverso
un
supporto
durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2.
Se
prima
della
partenza
l’organizzatore
abbia
necessità
di
modificare
in
modo
significativo
una
o
più
caratteristiche
principali
dei
servizi
turistici
di
cui
all’art.
34
comma
1
lett.
a)
oppure
non
può
soddisfare
le
richieste
specifiche
formulate
dal
viaggiatore
e
già
accettate
dall’Organizzatore,
oppure
propone
di
aumentare
il
prezzo
del
pacchetto
di
oltre
l’8%,
il
viaggiatore
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3.
Ove
il
viaggiatore
non
accetti
la
proposta
di
modifica
di
cui
al
comma
2,
esercitando
il
diritto
di
recesso,
l'organizzatore
potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4.L’organizzatore
informa
via
mail,
senza
ingiustificato
ritardo,
il
viaggiatore
in
modo
chiaro
e
preciso
delle
modifiche
proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5.Il
viaggiatore
comunica
la
propria
scelta
all'organizzatore
o
all'intermediario
entro
due
giorni
lavorativi
dal
momento
in
cui
ha
ricevuto
l'avviso
indicato
al
comma1.
In
difetto
di
comunicazione
entro
il
termine
suddetto,
la
proposta
formulata
dall’organizzatore si intende accettata.
6.
Se
le
modifiche
del
contratto
di
vendita
di
pacchetto
turistico
o
del
pacchetto
sostitutivo
di
cui
al
comma
2
comportano
un
pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
7.
In
caso
di
recesso
dal
contratto
di
vendita
di
pacchetto
turistico
ai
sensi
del
comma
2,
e
se
il
viaggiatore
non
accetta
un
pacchetto
sostitutivo,
l'organizzatore
rimborsa
senza
ingiustificato
ritardo
e
in
ogni
caso
entro
14
giorni
dal
recesso
dal
contratto
tutti
i
pagamenti
effettuati
da
o
per
conto
del
viaggiatore
ed
ha
diritto
ad
essere
indennizzato
per
la
mancata
esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a.
Non
è
previsto
alcun
risarcimento
derivante
dall’annullamento
del
pacchetto
turistico
quando
la
cancellazione
dello
stesso
dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b.
Non
è
previsto
alcun
risarcimento
derivante
dall’annullamento
del
pacchetto
turistico
quando
l’organizzatore
dimostri
che
il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito.
c.
Non
è
altresì
previsto
alcun
risarcimento
derivante
dall’annullamento
del
pacchetto
turistico
quando
l’organizzatore
dimostri
che
il
difetto
di
conformità
è
imputabile
al
viaggiatore
o
a
un
terzo
estraneo
alla
fornitura
di
servizi
turistici
inclusi
nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8.
Per
gli
annullamenti
diversi
da
quelli
di
cui
al
comma
7
lettere
a),
b)
e
c),
l’organizzatore
che
annulla,
restituirà
al
viaggiatore
una
somma
pari
al
doppio
di
quanto
dallo
stesso
pagato
ed
effettivamente
incassato
dall’organizzatore,
tramite
l’agente
di
viaggio.
9.
La
somma
oggetto
della
restituzione
non
sarà
mai
superiore
al
doppio
degli
importi
di
cui
il
viaggiatore
sarebbe
in
pari
data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l' 8%;
-modifica
in
modo
significativo
di
uno
o
più
elementi
del
contratto
oggettivamente
configurabili
come
fondamentali
ai
fini
della
fruizione
del
pacchetto
turistico
complessivamente
considerato
e
proposta
dall’organizzatore
dopo
la
conclusione
del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
-richiedere
la
restituzione
delle
somme
già
corrisposte.
Tale
restituzione
dovrà
essere
effettuata
nel
termine
di
legge
indicato
all’articolo precedente.
2.
In
caso
di
circostanze
inevitabili
e
straordinarie
verificatesi
nel
luogo
di
destinazione
o
nelle
sue
immediate
vicinanze
e
che
hanno
un’incidenza
sostanziale
nell’esecuzione
del
pacchetto
o
sul
trasporto
passeggeri
verso
la
destinazione,
il
viaggiatore
ha
diritto
di
recedere
dal
contratto,
prima
dell’inizio
del
pacchetto,
senza
corrispondere
spese
di
recesso,
ed
al
rimborso
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3.
Al
viaggiatore
che
receda
dal
contratto
prima
della
partenza
per
qualsiasi
motivo,
anche
imprevisto
e
sopraggiunto,
al
di
fuori
delle
ipotesi
elencate
al
primo
comma,
o
di
quelle
previste
dall’art.
9,
comma
2,
saranno
addebitati
–
indipendentemente
dal
pagamento
dell’acconto
di
cui
all’art.7
comma
1
–
il
costo
individuale
di
gestione
pratica,
l’eventuale
corrispettivo
di
coperture
assicurative
già
richieste
al
momento
della
conclusione
del
contratto
o
per
altri
servizi
già
resi,
oltre
alla percentuale di penale nelle misure sottoelencate:
-25%
dell’ammontare
del
costo
complessivo
se
la
rinuncia
perviene
a
Next
Business
and
Travel
S.r.l
fino
a
30
gg
prima
della
partenza;
-50%
dell’ammontare
del
costo
complessivo
se
la
rinuncia
perviene
a
Next
Business
and
Travel
S.r.l
fino
a
21
gg
prima
della
partenza;
-75%
dell’ammontare
del
costo
complessivo
se
la
rinuncia
perviene
a
Next
Business
and
Travel
S.r.l
fino
a
3
gg
prima
della
partenza;
-100% dopo tali termini.
Eventuali
condizioni
più
restrittive
sono
legate
a
periodi
di
alta
stagione
o
di
piena
occupazione
delle
strutture,
che
verranno
comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto.
La
non
imputabilità
al
viaggiatore
della
impossibilità
di
usufruire
della
vacanza
non
legittima
il
recesso
senza
penali,
previsto
per
legge
solo
per
le
circostanze
oggettive
riscontrabili
presso
la
località
meta
della
vacanza
di
cui
al
comma
2
o
per
le
ipotesi
di
cui
al
comma
1,
essendo
prevista
la
possibilità
di
garantirsi
dal
rischio
economico
connesso
all’annullamento
del
contratto,
con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore.
4.
Nel
caso
di
gruppi
precostituiti
le
penali
da
recesso
saranno
oggetto
di
accordo
specifico
di
volta
in
volta
alla
firma
del
contratto.
5.
Dalla
indicazione
della
percentuale
di
penale
sopra
indicata
sono
esclusi
i
viaggi
che
includono
l’utilizzo
dei
voli
di
linea
con
tariffe
speciali.
In
questi
casi
le
condizioni
relative
alle
penalità
di
cancellazione
sono
deregolamentate
e
molto
più
restrittive
e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6.L’organizzatore
può
recedere
dal
contratto
di
pacchetto
turistico
e
offrire
al
viaggiatore
il
rimborso
integrale
dei
pagamenti
effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
-
il
numero
di
persone
iscritte
al
pacchetto
è
inferiore
al
minimo
previsto
dal
contratto
e
l’organizzatore
comunica
il
recesso
dal
contratto
al
viaggiatore
entro
il
termine
fissato
nel
contratto
e
in
ogni
caso
non
più
tardi
di
venti
giorni
prima
dell’inizio
del
pacchetto
in
caso
di
viaggi
che
durano
più
di
sei
giorni,
di
sette
giorni
prima
dell’inizio
del
pacchetto
in
caso
di
viaggi
che
durano
tra
due
e
sei
giorni,
di
quarantotto
ore
prima
dell’inizio
del
pacchetto
nel
caso
di
viaggi
che
durano
meno
di
due
giorni;
-
l’organizzatore
non
è
in
grado
di
eseguire
il
contratto
a
causa
di
circostanze
inevitabili
e
straordinarie
e
comunica
il
recesso
dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7.
L’organizzatore
procede
a
tutti
i
rimborsi
prescritti
a
norma
dei
commi
2e
6
senza
ingiustificato
ritardo
e
in
ogni
caso
entro
14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8.
In
caso
di
contratti
negoziati
fuori
dai
locali
commerciali,
il
viaggiatore
ha
diritto
di
recedere
dal
contratto
di
pacchetto
turistico
entro
un
periodo
di
cinque
giorni
dalla
data
della
conclusione
del
contratto
o
dalla
data
in
cui
riceve
le
condizioni
contrattuali
e
le
informazioni
preliminari
se
successiva,
senza
penali
e
senza
fornire
alcuna
motivazione.
Nei
casi
di
offerte
con
tariffe
sensibilmente
diminuite
rispetto
alle
offerte
concorrenti,
il
diritto
di
recesso
è
escluso.
In
tale
ultimo
caso,
l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11.RESPONSABILITA’
DELL’ORGANIZZATORE
PER
INESATTA
ESECUZIONE
E
SOPRAVVENUTA
IMPOSSIBILITA’
IN
CORSO
DI
ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1.
L'organizzatore
è
responsabile
dell'esecuzione
dei
servizi
turistici
previsti
dal
contratto
di
vendita
di
pacchetto
turistico,
indipendentemente
dal
fatto
che
tali
servizi
turistici
devono
essere
prestati
dall'organizzatore
stesso,
dai
suoi
ausiliari
o
preposti
quandoagiscono
nell'esercizio
delle
loro
funzioni,
dai
terzi
della
cui
operasi
avvalga
o
da
altri
fornitori
di
servizi
turistici ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
2.
Il
viaggiatore,
in
ossequio
agli
obblighi
di
correttezza
e
buona
fede
di
cui
agli
articoli
1175
e
1375
del
codice
civile,
informa
l'organizzatore,
direttamente
o
tramite
il
venditore,
tempestivamente,
tenuto
conto
delle
circostanze
del
caso,
di
eventuali
difetti
di
conformità
rilevati
durante
l'esecuzione
di
un
servizio
turistico
previsto
dal
contratto
di
vendita
di
pacchetto
turistico.
3.
Se
uno
dei
servizi
turistici
non
è
eseguito
secondo
quanto
pattuito
nel
contratto
di
vendita
di
pacchetto
turistico,
l'organizzatore
pone
rimedio
al
difetto
di
conformità,
a
meno
che
ciò
risulti
impossibile
oppure
risulti
eccessivamente
oneroso,
tenendo
conto
dell'entità
del
difetto
di
conformità
e
del
valore
dei
servizi
turistici
interessati
dal
difetto.
Se
l'organizzatore
non
pone
rimedio
al
difetto,
il
viaggiatore
ha
diritto
alla
riduzione
del
prezzo
nonché
al
risarcimento
del
danno
che
abbia
subito
in
conseguenza
del
difetto
di
conformità,
a
meno
che
l’organizzatore
dimostri
che
il
difetto
di
conformità
è
imputabile
al
viaggiatore
o
ad
un
terzo
estraneo
alla
fornitura
dei
servizi
turistici
o
è
a
carattere
inevitabile
o
imprevedibile
oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4.Fatte
salve
le
eccezioni
di
cui
sopra,
se
l'organizzatore
non
pone
rimedio
al
difetto
di
conformità
entro
un
periodo
ragionevole
fissato
dal
viaggiatore
con
la
contestazione
effettuata
ai
sensi
del
comma
2,
questi
può
ovviare
personalmente
al
difetto
e
chiedere
il
rimborso
delle
spese
necessarie,
ragionevoli
e
documentate;
se
l'organizzatore
rifiuta
di
porre
rimedio
al
difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se
un
difetto
di
conformità
costituisce
un
inadempimento
di
non
scarsa
importanza
e
l’organizzatore
non
vi
ha
posto
rimedio
con
la
contestazione
tempestiva
effettuata
dal
viaggiatore,
in
relazione
alla
durata
ed
alle
caratteristiche
del
pacchetto,
il
viaggiatore
può
risolvere
il
contratto
con
effetto
immediato,
o
chiedere
–
se
del
caso
–una
riduzione
del
prezzo,
salvo
l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore,qualora
dopo
la
partenza
si
trovi
nell’impossibilità
di
fornire,
per
qualsiasi
ragione
tranne
che
per
fatto
proprio
del
viaggiatore,
una
parte
essenziale
dei
servizi
previsti
dal
contratto,
dovrà
predisporre
adeguate
soluzioni
alternative
per
la
prosecuzione
del
viaggio
programmato
non
comportanti
oneri
di
qualsiasi
tipo
a
carico
del
viaggiatore,
oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il
viaggiatore
può
respingere
le
soluzioni
alternative
proposte
solo
se
non
sono
comparabili
con
quanto
convenuto
nel
contratto
o
se
la
riduzione
del
prezzo
concessa
è
inadeguata.
Qualora
non
risulti
possibile
alcuna
soluzione
alternativa,
ovvero
la
soluzione
predisposta
dall’organizzatore
venga
rifiutata
dal
viaggiatore
poiché
non
comparabile
a
quanto
convenuto
nel
contratto
o
poiché
la
concessa
riduzione
del
prezzo
è
inadeguata,
l’organizzatore
fornirà
senza
supplemento
di
prezzo,
un
mezzo
di
trasporto
equivalente
a
quello
originario
previsto
per
il
ritorno
al
luogo
di
partenza
o
al
diverso
luogo
eventualmente
pattuito,
compatibilmente
alle
disponibilità
di
mezzi
e
posti,
e
lo
rimborserà
nella
misura
della
differenza
tra
il
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1.Il
viaggiatore
previo
preavviso
dato
all'organizzatore
su
un
supporto
durevole
entro
e
non
oltre
sette
giorni
prima
dell'inizio
del
pacchetto,può
cedere
il
contratto
di
vendita
di
pacchetto
turistico
a
una
persona
che
soddisfa
tutte
le
condizioni
per
la
fruizione del servizio.
2.Il
cedente
e
il
cessionario
del
contratto
di
vendita
di
pacchetto
turistico
sono
solidalmente
responsabili
per
il
pagamento
del
saldo
del
prezzo
e
degli
eventuali
diritti,
imposte
e
altri
costi
aggiuntivi,
ivi
comprese
le
eventuali
spese
amministrative
e
di gestione delle pratiche,risultanti da tale cessione.
3.
L'organizzatore
informa
il
cedente
dei
costi
effettivi
della
cessione,
che
non
eccedono
le
spese
realmente
sostenute
dall'organizzatore in conseguenza
della
cessione
del
contratto
di
vendita
di
pacchetto
turistico
e
fornisce
al
cedente
laprova
relativa
ai
diritti,
alle
imposte
o
agli
altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1.Fermo
l’obbligo
di
tempestiva
comunicazione
del
difetto
di
conformità,
per
come
previsto
all’art.
11
comma
2,
i
viaggiatori
devono attenersi ai seguenti obblighi:
2.
Per
le
norme
relative
all’espatrio
dei
minori
si
rimanda
espressamente
a
quanto
indicato
nel
sito
della
Polizia
di
Stato.
Si
precisa
comunque
che
i
minori
devono
essere
in
possesso
di
un
documento
personale
valido
per
i
viaggi
all’estero
ovvero
passaporto
o,
per
i
Paesi
UE,
anche
di
carta
di
identità
valida
per
l'espatrio.
Per
quanto
riguarda
l’uscita
dal
Paese
dei
minori
di
anni
14e
per
quelli
per
cui
è
necessaria
l’Autorizzazione
emessa
dalla
Autorità
Giudiziaria,
dovranno
essere
seguite
le
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3.
I
cittadini
stranieri
dovranno
reperire
le
corrispondenti
informazioni
attraverso
le
loro
rappresentanze
diplomatiche
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In
ogni
caso
i
viaggiatori
provvederanno,
prima
della
partenza,
a
verificarne
l’aggiornamento
presso
le
competenti
autorità
(per
i
cittadini
italiani
le
locali
Questure
ovvero
il
Ministero
degli
Affari
Esteri
tramite
il
sito
www.viaggiaresicuri.it
ovvero
la
Centrale
Operativa
Telefonica
al
numero06.491115)
adeguandovisi
prima
del
viaggio.
In
assenza
di
tale
verifica,
nessuna
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4.I
viaggiatori
dovranno
in
ogni
caso
informare
l’intermediario
e
l’organizzatore
della
propria
cittadinanza
al
momento
della
richiesta
di
prenotazione
del
pacchetto
turistico
o
servizio
turistico
e,
al
momento
della
partenza
dovranno
accertarsi
definitivamente
di
essere
muniti
dei
certificati
di
vaccinazione,
del
passaporto
individuale
e
di
ogni
altro
documento
valido
per
tutti
i
Paesi
toccati
dall’itinerario,
nonché
dei
visti
di
soggiorno,
di
transito
e
dei
certificati
sanitari
che
fossero
eventualmente richiesti.
5.
Inoltre,
al
fine
di
valutare
la
situazione
di
sicurezza
socio\politica,
sanitaria
e
ogni
altra
informazione
utile
relativa
ai
Paesi
di
destinazione
e,
dunque,
l’utilizzabilità
oggettiva
dei
servizi
acquistati
o
da
acquistare
il
viaggiatore
avrà
l’onere
di
assumere
le
informazioni
ufficiali
di
carattere
generale
presso
il
Ministero
Affari
Esteri,
e
divulgate
attraverso
il
sito
istituzionale
della
Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le
informazioni
di
cui
sopra
non
sono
contenute
nei
cataloghi
dei
T.O.
-
on
line
o
cartacei
–
poiché
essi
contengono
informazioni
descrittive
di
carattere
generale
per
come
indicate
nell’art.34
del
codice
del
Turismo
e
non
informazioni
temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
6.
Ove
alla
data
di
prenotazione
la
destinazione
prescelta
risultasse,
dai
canali
informativi
istituzionali,
località
soggetta
ad
“avvertimento”
per
motivi
di
sicurezza,
il
viaggiatore
che
successivamente
dovesse
esercitare
il
recesso
non
potrà
invocare,
ai
fini
dell’esonero
o
della
riduzione
della
richiesta
di
indennizzo
per
il
recesso
operato,
il
venir
meno
della
causa
contrattuale
connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
7.I
viaggiatori
dovranno
inoltre
attenersi
all’osservanza
delle
regole
di
normale
prudenza
e
diligenza
ed
a
quelle
specifiche
in
vigore
nei
paesi
destinazione
del
viaggio,
a
tutte
le
informazioni
fornite
loro
dall’organizzatore,
nonché
ai
regolamenti,
alle
disposizioni
amministrative
o
legislative
relative
al
pacchetto
turistico.
I
viaggiatori
saranno
chiamati
a
rispondere
di
tutti
i
danni
che
l’organizzatore
e/o
l’intermediario
dovessero
subire
anche
a
causa
del
mancato
rispetto
degli
obblighi
sopra
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8.
Il
viaggiatore
è
tenuto
a
fornire
all’organizzatore
tutti
i
documenti,
le
informazioni
e
gli
elementi
in
suo
possesso
utili
per
l’esercizio
del
diritto
di
surroga
di
quest’ultimo
nei
confronti
dei
terzi
responsabili
del
danno
ed
è
responsabile
verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9.
Il
viaggiatore
comunicherà
altresì
per
iscritto
all’organizzatore,
all’atto
della
proposta
di
compravendita
di
pacchetto
turistico
e
quindi
prima
dell’invio
della
conferma
di
prenotazione
dei
servizi
da
parte
dell’organizzatore,
le
particolari
richieste
personali
che
potranno
formare
oggetto
di
accordi
specifici
sulle
modalità
del
viaggio,
sempre
che
ne
risulti
possibile
l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore (cfr art. 6, comma 1° lett. h)
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La
classificazione
ufficiale
delle
strutture
alberghiere
viene
fornita
in
catalogo
od
in
altro
materiale
informativo
soltanto
in
base
alle
espresse
e
formali
indicazioni
delle
competenti
autorità
del
Paese
in
cui
il
servizio
è
erogato.
In
assenza
di
classificazioni
ufficiali
riconosciute
dalle
competenti
Pubbliche
Autorità
dei
Paesi
membri
della
UE
cui
il
servizio
si
riferisce,
o
in
ipotesi
di
strutture
commercializzate
quale
“Villaggio
Turistico”
l’organizzatore
si
riserva
la
facoltà
di
fornire
in
catalogo
o
nel
depliant
una
propria
descrizione
della
struttura
ricettiva,
tale
da
permettere
una
valutazione
e
conseguente
accettazione
della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITA'
L’organizzatore
risponde
dei
danni
arrecati
al
viaggiatore
a
motivo
dell’inadempimento
totale
o
parziale
delle
prestazioni
contrattualmente
dovute,
sia
che
le
stesse
vengano
effettuate
da
lui
personalmente
che
da
terzi
fornitori
dei
servizi,
a
meno
che
provi
che
l’evento
è
derivato
da
fatto
del
viaggiatore
(ivi
comprese
iniziative
autonomamente
assunte
da
quest’ultimo
nel
corso
dell’esecuzione
dei
servizi
turistici)
o
dal
fatto
di
un
terzo
a
carattere
imprevedibile
o
inevitabile,
da
circostanze
estranee
alla
fornitura
delle
prestazioni
previste
in
contratto,
da
caso
fortuito,
da
forza
maggiore,
ovvero
da
circostanze
che
lo
stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario
presso
il
quale
sia
stata
effettuata
la
prenotazione
del
pacchetto
turistico
non
risponde
delle
obbligazioni
relative
alla
organizzazione
ed
esecuzione
del
viaggio,
ma
è
responsabile
esclusivamente
delle
obbligazioni
nascenti
dalla
sua
qualità
di
intermediario
e
per
l’esecuzione
del
mandato
conferitogli
dal
viaggiatore,
per
come
specificamente
previsto
dall’art.
50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I
risarcimenti
di
cui
agli
artt.
43
e
46
del
Cod.
Tur.
e
relativi
termini
di
prescrizione,
sono
disciplinati
da
quanto
in
esso
previsto
e
comunque
nei
limiti
stabiliti
dalle
Convenzioni
Internazionali
che
disciplinano
le
prestazioni
che
formano
oggetto
del
pacchetto
turistico
nonché
dagli
articoli
1783
e
1784
del
codice
civile,
ad
eccezione
dei
danni
alla
persona
non
soggetti
a
limite prefissato.
a.
Il
diritto
alla
riduzione
del
prezzo
o
al
risarcimento
dei
danni
per
le
modifiche
del
contratto
di
vendita
di
pacchetto
turistico
o del pacchetto sostitutivo,si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b.
Il
diritto
al
risarcimento
del
danno
alla
persona
si
prescrive
in
tre
anni
a
decorrere
dalla
data
di
rientro
del
viaggiatore
nel
luogo
di
partenza
o
nel
più
lungo
periodo
previsto
per
il
risarcimento
del
danno
alla
persona
dalle
disposizioni
che
regolano
i
servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
1.Il
viaggiatore
può
indirizzare
messaggi,
richieste
o
reclami
relativi
all’esecuzione
del
pacchetto
direttamente
al
venditore
tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2.
Ai
fini
del
rispetto
dei
termini
o
periodi
di
prescrizione,
la
data
in
cui
il
venditore
riceve
messaggi,
richieste
o
reclami
di
cui
al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore
presta
adeguata
assistenza
senza
ritardo
al
viaggiatore
in
difficoltà
anche
nelle
circostanze
di
cui
all'articolo
42,
comma
7,
in
particolare
fornendo
le
opportune
informazioni
riguardo
ai
servizi
sanitari,
alle
autorità
locali
e
all'assistenza
consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L'organizzatore
può
pretendere
il
pagamento
di
un
costo
ragionevole
per
tale
assistenza
qualora
il
problema
sia
causato
intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se
non
espressamente
comprese
nel
prezzo,
è
possibile
e
consigliabile,
stipulare
al
momento
della
prenotazione
presso
gli
uffici
dell’organizzatore
o
del
venditore
speciali
polizze
assicurative
contro
le
spese
derivanti
dall’annullamento
del
pacchetto,
dagli
infortuni
e\o
malattie
che
coprano
anche
le
spese
di
rimpatrio
e
per
la
perdita
e\o
danneggiamento
del
bagaglio.
I
diritti
nascenti
dai
contratti
di
assicurazione
devono
essere
esercitati
dal
viaggiatore
direttamente
nei
confronti
delle
Compagnie
di
Assicurazioni
stipulanti,
alle
condizioni
e
con
le
modalità
previste
nelle
polizze
medesime,
come
esposto
nelle
condizioni
di
polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Aisensi
e
per
gli
effetti
di
cui
all’art.
67
Cod.
Tur.
l’organizzatore
potrà
proporre
al
viaggiatore
-
sul
catalogo,
sulla
documentazione,
sul
proprio
sito
internet
o
in
altre
forme
–
modalità
di
risoluzione
alternativa
delle
contestazioni
insorte.
In
tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I
contratti
di
turismo
organizzato
sono
assistiti
da
idonee
garanzie
prestate
dall’Organizzatore
e
dall’Agente
di
viaggio
intermediario
che,
per
i
viaggi
all’estero
e
i
viaggi
che
si
svolgono
all’interno
di
un
singolo
Paese
garantiscono,
nei
casi
di
insolvenza
o
fallimento
dell’intermediario
o
dell’organizzatore,
il
rimborso
del
prezzo
versato
per
l’acquisto
del
pacchetto
turistico
e
il
rientro
immediato
del
viaggiatore.
Gli
estremi
identificativi
del
soggetto
giuridico
che,
per
conto
dell’Organizzatore,
è
tenuto
a
prestare
la
garanzia
sono
indicati
nel
catalogo
e\o
sito
web
dell’Organizzatore
medesimo
e
potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
22. MODIFICHE OPERATIVE
Inconsiderazione
del
largo
anticipo
con
cui
vengono
pubblicati
i
cataloghi
che
riportano
le
informazioni
relative
alle
modalità
di
fruizione
dei
servizi,
si
rende
noto
che
gli
orari
e
le
tratte
dei
voli
indicati
nella
accettazione
della
proposta
di
compravendita
dei
servizi
potrebbero
subire
variazioni
poiché
soggetti
a
successiva
convalida.
A
tal
fine
il
viaggiatore
dovrà
chiedere
conferma
dei
servizi
alla
propria
Agenzia
prima
della
partenza.
L’Organizzatore
informerà
i
passeggeri
circa
l’identità
del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I
contratti
aventi
ad
oggetto
l’offerta
del
solo
servizio
di
trasporto,
del
solo
servizio
di
soggiorno,
ovvero
di
qualunque
altro
separato
servizio
turistico,
non
potendosi
configurare
come
fattispecie
negoziale
di
organizzazione
di
viaggio
ovvero
di
pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302.
Il
venditore
che
si
obbliga
a
procurare
a
terzi,
anche
in
via
telematica,
un
singolo
servizio
turistico,
è
tenuto
a
rilasciare
al
viaggiatore
i
documenti
relativi
a
questo
servizio,
che
riportino
la
somma
pagata
per
il
servizio
e
non
può
in
alcun
modo
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si
informano
i
signori
viaggiatori
che
i
loro
dati
personali
,
il
cui
conferimento
è
necessario
per
permettere
la
conclusione
e
l’esecuzione
del
contratto
di
viaggio,
saranno
trattati
in
forma
manuale
e/o
elettronica
nel
rispetto
della
normativa
vigente.
L'eventuale
rifiuto
comporterà
l'impossibilità
di
perfezionamento
e
conseguente
esecuzione
del
contratto.
L’esercizio
dei
diritti
previsti
dalla
normativa
vigente
a
titolo
esemplificativo:
diritto
di
richiedere
l’accesso
ai
dati
personali
,
la
rettifica
o
la
cancellazione
degli
stessi
o
la
limitazione
del
trattamento
che
lo
riguardano
o
di
opporsi
al
loro
trattamento,
oltre
al
diritto
alla
portabilità
dei
dati;
il
diritto
di
proporre
reclamo
a
un'autorità
di
controllo
–
potrà
essere
esercitato
nei
confronti
del
titolare
del
trattamento.
Per
ogni
più
ampia
informazione
sul
trattamento
dei
dati
da
parte
dell’organizzatore
si
rimanda
alla
specifica sezione del sito www.nextbusinessandtravel.com, contenente la Privacy Policy.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La
legge
italiana
punisce
con
la
reclusione
i
reati
concernenti
la
prostituzione
e
la
pornografia
minorile,
anche
se
commessi
all’estero.